IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della facolta' di lettere e filosofia in data 20 febbraio  1991,  dal
consiglio  di  amministrazione  in  data  2  aprile 1991 e dal senato
accademico in data 18 aprile 1991;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica  proposta,  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933,  n.  1592,  per  i
motivi   esposti   nelle  deliberazioni  degli  organi  accademici  e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visto il parere  espresso  dal  Consiglio  universitario  nazionale
nell'adunanza del 16 luglio 1993;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  615  sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
all'istituzione della scuola di specializzazione in Storia dell'arte.
           SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STORIA DELL'ARTE
  Art. 616. - E' istituita presso l'Universita' degli studi di Genova
la scuola di specializzazione in storia dell'arte per  la  formazione
degli operatori scientifici del patrimonio culturale.
  La  scuola  ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica
nel  campo  delle  discipline  storico-artistiche  e  di  fornire  le
competenze  professionali  finalizzate  alla  tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storico artistico.
  La scuola rilascia il diploma di specialista  in  Storia  dell'arte
(con indicazione dell'indirizzo seguito).
  Art. 617. - Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   storia dell'arte medievale e moderna;
   storia dell'arte contemporanea;
   storia delle arti applicate.
  Art.  618. - Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base
alle strutture e alle attrezzature disponibili la scuola e' in  grado
di  accettare  il numero massimo di iscritti determinato in numero di
dieci per ciascun anno di corso e complessivamente di trenta iscritti
per l'intero corso di studi.
  Art.  619.  - All'attuazione delle attivita' didattiche provvede la
facolta' di lettere  e  filosofia  dell'Universita'  degli  studi  di
Genova  con  la  collaborazione  di singoli docenti delle facolta' di
architettura, giurisprudenza, magistero, della  facolta'  di  scienze
matematiche, fisiche e naturali. La sede della direzione della scuola
e'  presso  la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' degli
studi di Genova.
  Art. 620. - Sono ammessi alle prove  per  ottenere  l'iscrizione  i
laureati che abbiano conseguito il titolo delle facolta' di lettere e
filosofia,   di  magistero,  di  architettura  e  nella  facolta'  di
conservazione dei beni culturali. Sono altresi'  ammessi  coloro  che
siano  in  possesso di titoli di studio conseguiti presso universita'
straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico  31
agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.
  Art.   621.   -   Le   discipline  da  utilizzare  per  le  diverse
specializzazioni sono raggruppate nelle seguenti aree:
  a) Area delle metodologie e delle tecniche:
    1) elementi di informatica e di scienza della  catalogazione  dei
beni culturali (lettere e filosofia);
    2)  metodologia  e  didattica  degli  audio-visivi  (facolta'  di
magistero);
    3) iconologia e iconografia (lettere e filosofia);
    4) museologia e museografia (lettere e filosofia);
    5) paleografia e diplomatica (lettere e filosofia);
    6) storia e tecnica del restauro (facolta' di architettura);
    7) storia della fotografia (lettere e filosofia);
    8) storia dell'architettura (facolta' di architettura);
    9) letteratura artistica (lettera e filosofia);
   10) metodologia della storia dell'arte (lettere e filosofia);
   11) estetica (lettere e filosofia);
   12) fenomenologia degli stili (lettere e filosofia);
   13) sociologia dell'arte (lettere e filosofia);
   14) psicologia dell'arte (lettere e filosofia);
   15) elementi di chimica (scienze matematiche, fisiche e naturali);
   16) storia delle tecniche artistiche (lettere e filosofia);
   17) museotecnica (facolta' di architettura);
   18) storia del teatro (lettere e filosofia);
   19) storia della musica (lettere e filosofia).
  b) Area di interesse generale:
    1) storia del collezionismo (lettere e filosofia);
    2) storia del disegno, dell'incisione e della grafica (lettere  e
filosofia);
    3) araldica (lettere e filosofia);
    4) storia dello spettacolo (lettere e filosofia);
    5) archivistica (lettere e filosofia);
    6) storia medievale (lettere e filosofia);
    7) storia moderna (lettere e filosofia);
    8) storia contemporanea (lettere e filosofia);
    9) storia della liturgia (lettere e filosofia);
   10) agiografia (lettere e filosofia);
   11) storia della Chiesa (lettere e filosofia);
   12) epigrafia medievale e moderna (lettere e filosofia);
   13) storia del costume (lettere e filosofia);
   14) storia comparata dell'arte europea (lettere e filosofia);
   15) storia sociale dell'arte (lettere e filosofia).
  c) Area delle arti applicate:
    1) storia delle arti applicate (lettere e filosofia);
    2) storia della miniatura (lettere e filosofia);
    3)   storia   delle  arti  applicate  e  industriali  (lettere  e
filosofia);
    4) storia del costume e della moda (lettere e filosofia);
    5) storia del libro a stampa illustrato (lettere e filosofia);
    6) storia dell'oreficeria (lettere e filosofia);
    7) numismatica e sfragistica (lettere e filosofia);
    8) storia delle maioliche (lettere e filosofia);
    9) storia dei tessili (lettere e filosofia).
  d) Area della storia dell'arte medievale:
    1)  archeologia  e  storia  dell'arte  tardo-antica  (lettere   e
filosofia);
    2) storia dell'arte islamica (lettere e filosofia);
    3) archeologia medievale (lettere e filosofia);
    4) storia dell'arte bizantina (lettere e filosofia);
    5) storia dell'arte medievale (lettere e filosofia);
    6) storia dell'architettura medievale (architettura);
  e) Area della storia dell'arte moderna:
    1) storia dell'arte del Rinascimento (lettere e filosofia);
    2) storia dell'arte dell'eta' barocca (lettere e filosofia);
    3) storia dell'arte fiamminga e olandese (lettere e filosofia);
    4) storia dell'arte dei Paesi europei (lettere e filosofia);
    5) storia dell'arte moderna (lettere e filosofia);
    6) storia dell'architettura moderna (architettura).
  f) Area della storia dell'arte contemporanea:
    1) archeologia industriale (lettere e filosofia);
    2) storia del cinema (lettere e filosofia);
    3) storia dell'arte contemporanea (lettere e filosofia);
    4) storia e tecnica della fotografia (lettere e filosofia);
    5) storia dell'architettura contemporanea (architettura).
  g) Area giuridica:
    1) elementi di diritto amministrativo (giurisprudenza);
    2) estimo (giurisprudenza);
    3) legislazione dei beni culturali (giurisprudenza);
    4)  legislazione  internazionale  comparata  dei  beni  culturali
(giurisprudenza);
    5) legislazione urbanistica (giurisprudenza).
  Art. 622. - Nell'arco dei tre anni vengono tenuti  complessivamente
almeno  dieci  corsi di insegnamento (annuali) distribuiti sulla base
di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e  approvato
dal consiglio della scuola.
  Il  consiglio  della  scuola  delibera ogni anno quali insegnamenti
attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole  indicate.
Le  lezioni  saranno  integrate  da seminari e conferenze, nonche' da
esercitazioni,  attivita'  applicative,  viaggi  di  istruzione.  Gli
insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:
   5 (o piu') fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;
   2  (o  piu') fra le discipline dell'area delle metodologie e delle
tecniche;
   2 (o piu') fra le discipline di due  differenti  aree  di  diverso
indirizzo;
   1 (o piu') fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque corsi di
insegnamento,  due  almeno  dei  quali  scelti  fra le discipline del
proprio indirizzo di specializzazione. Gli altri insegnamenti saranno
distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio.
  L'attivita' didattica comprende per i primi due  anni  400  ore  da
distribuire  tra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivita'
pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere  prevalentemente
legato  alla  preparazione  della  dissertazione scritta prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1982,  l'attivita'
didattica  comprende 200 ore. Alle attivita' pratiche dovranno essere
dedicate non meno di 250 ore.
  I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli.
  Ciascun modulo puo' essere costituito da piu' programmi monografici
di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi  a
costituire una unita' organica di formazione. I programmi monografici
sono  affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di
lezioni coordinate, nel tema e nei  tempi,  con  quelle  degli  altri
docenti  dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che,
oltre a svolgere il proprio programma, coordina  quello  degli  altri
docenti.  Ciascun  insegnamento,  comunque,  dovra'  avere  un  unico
titolare.
  Art.  623.   -   Gli   specializzandi   possono   trascorrere,   su
deliberazione  del  consiglio  della  scuola,  un  periodo  di studio
all'estero sulla base dei  programmi  predisposti  in  dipendenza  di
appositi  accordi  con istituzioni scientifiche italiane o straniere.
Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo proce-
dure individuate dal consiglio della scuola.
  Art. 624. - L'Universita', su proposta del consiglio della  scuola,
stipula  convenzioni  con  enti  pubblici  o privati con finalita' di
sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di  strutture  extra-
universitarie  in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento
di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto
del Presidente  della  Repubblica  n.  382/1980  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/1982. Fra gli enti pubblici di cui
al  comma  precedente  vanno  considerati  prioritariamente  gli enti
pubblici a base territoriale.
  Art. 625. - La commissione giudicatrice dell'esame  finale  per  il
conseguimento  del  diploma  di  specialista e' costituita secondo le
consuete modalita' per gli esami universitari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Genova, 5 ottobre 1993
                                                           Il rettore